Per fruire dei tre giorni di congedo per l’assistenza è sufficiente che a ciò non possa provvedere o il coniuge o nessuno dei genitori del disabile. Non è necessario, invece, che «tutti» (coniuge e genitori) non possano provvedervi.
In questi casi, il diritto ai tre giorni di permesso mensili viene concesso a favore di un parente o di un affine entro il terzo grado del soggetto disabile, senza nessun ordine di priorità. In pratica chiunque può fruirne. E’ quanto ha indicato il ministero del lavoro nell’interpello n. 19/2014
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