Corte dei Conti - Sezione Autonomie - Deliberazione n. 19 del 4 giugno 2015

AREA PUBBLICA COORDINAMENTO - Personale e risorse umane

La Sezione pronuncia i seguenti principi di diritto: 1) Per gli anni 2015-2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, riconosciuta dall'art. 4, co. 3-ter del d.l. n. 101/2013, conv. dalla l. n. 125/2013, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica; 2) per il 2015 ed il 2016 agli EE.LL. è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria;

 

 

3) se l'Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. La ricerca va riferita tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del co. 422 dell'art. 1 della l. 190/2014; 4) la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti ad una spesa pari al 60% (80% nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie; 5)nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve fare le assunzioni; 6)il parametro derogatorio, previsto dal co. 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex co. 557 dell'art. 1 della l. n. 296/06, deve intendersi esteso anche all'analoga disposizione contenuta nel successivo co. 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno;7)se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. La ricerca va riferita a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del co. 422 dell'art. 1 della l. 190/2014.

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