MONDO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Convenzioni, Unioni e Consorzi

Nella Regione Piemonte la funzione della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini è garantita attraverso gli Enti gestori della funzione socio assistenziale.

La maggior parte di tali Enti è costituita sotto forma di Consorzi di Enti Locali.

L'articolo 14, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prevedeva che i comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenevano o  appartenuti a comunità montane, dovevano provvedere ad assicurare la gestione associata mediante Convenzione o Unione di tutte le funzioni fondamentali declinate dall'articolo 14, comma 27 del medesimo decreto.

L'articolo 14, comma 27 prevede tra le funzioni fondamentali dei comuni la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Mille Proroghe 2016) convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha stabilito che i termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.

Tale termine è stato successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 1120 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 al 31 dicembre 2018. Successivamente il Legislatore ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 e via via di seguito negli anni a seguire a cominciare con il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - (DECRETO MILLE PROROGHE 2019) così come CONVERTITO con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ove si è previsto un ulteriore differimento al 31 dicembre 2020.

Di anno in anno, l'ultima norma che proroga ulteriormente il termine è rappresentato dall'articolo 2, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto mille proroghe) che stabilisce:

All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Ad oggi quindi l'articolo 18-bis citato, risulta il seguente:

(Art. 18-bis) Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni

1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2024.

Entro tale data pertanto i comuni interessati dovranno assicurare la gestione associata mediante Convenzione o Unione di tutte le funzioni fondamentali compresa la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

In mancanza di modifiche normative la funzione della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini "sembrebbe" esercitabile esclusivamente nelle forme della Convenzione o Unione e non del Consorzio.

Per altro verso, ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" è stato stabilito che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

Ad oggi risulta difficile immaginare la conciliazione di queste due norme che attualmente coesistono solo grazie al differimento del termine previsto  al 31 dicembre 2024.

A questo punto, sulla questione rimane solo da attendere il ripristino della necessaria coerenza dell'ordinamento, da parte del Legislatore il quale peraltro all'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ha stabilito che:

Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, cosiddetto “Decreto milleproroghe 2025”, all’art. 21 comma 3 mette definitivamente fine alle ripetute proroghe dell’obbligo per i piccoli comuni con una popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali.

Sulla questione dell’obbligo, introdotto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n.33 del 2019. L’entrata in vigore di tale obbligo è stata più volte differita nel tempo e, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, era stata rinviata al 31 dicembre 2024.


 
Pubblicazione enti inadempienti alla compilazione dei questionari SOSE

Comunicato del 27 gennaio 2017

È scaduto il termine per la restituzione, in via telematica, del Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, predisposto da Sose s.p.a.

L’inadempimento comporta, ai sensi del citato art. 5, “.. la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. “.

Si provvede, pertanto, alla pubblicazione dell’elenco dei comuni inadempienti, alla data del 23 gennaio 2017, come trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvertendo che, in base all’accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 settembre 2016, l’aggiornamento degli enti inadempienti viene comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze il giorno 20 di ogni mese e successivamente pubblicato sul presente sito.

 
Articolo 1, comma 456 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
SALVI I CONSORZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

 
Corte dei Conti - Deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2016

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

La sezione regionale della Corte dei Conti in questa deliberazione affronta il tema dei compensi spettanti al consiglio di amministrazione nel caso di Consorzi di servizi, anche esercenti attività di rilevanza economica.

scarica IL PARERE
 


Pagina 10 di 10
free pokerfree poker

 

COORDINAMENTO

REGIONALE

Enti Gestori

dei Servizi Sociali

Sito realizzato da Gianni Zillante by JOOMLA

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo documento: privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information