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I PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE (P.I.S.)
DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE
I PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE (P.I.S.) Il Percorso di Inclusione Sociale (P.I.S.) consiste in un intervento innovativo di natura socio-assistenziale, realizzato dagli Enti Gestori dei servizi sociali volto all’inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno. L’intervento, caratterizzato dalla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo, è finalizzato, attraverso la promozione dell’autonomia personale e la valorizzazione delle capacità personali dell’assistito, all’inclusione sociale dei beneficiari ed al contemporaneo superamento delle carenze del reddito familiare e delle condizioni di povertà. L’inclusione sociale viene perseguita mediante la valorizzazione di processi di responsabilizzazione ed autodeterminazione degli assistiti, e realizzata attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti lavorativi e di servizio. Il superamento delle carenze del reddito familiare ed il contrasto alla povertà, sono perseguiti attraverso l’erogazione di un sussidio economico, collegato al progetto individuale di inclusione. I beneficiari degli interventi sono utenti in carico ai servizi sociali. La valutazione di presa in carico dipende dalla condizione di bisogno dell’assistito. La condizione di bisogno può dipendere da situazioni personali dell’utente, come nel caso della disabilità o di altri deficit, oppure da fattori esterni come nel caso del padre di famiglia escluso dal circuito lavorativo e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ed assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa o anche del soggetto appena uscito dal carcere e nullatenente. Lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana consente il pieno inserimento sociale dei beneficiari. In particolare si tratta di attività semplici e compiti elementari, come ad esempio fare fotocopie e rispondere al telefono in enti, tenere in ordine determinati spazi, ramazzare giardini pubblici, consegnare piccola corrispondenza, coadiuvare la raccolta dei carrelli nei supermercati, portare la spesa di persone anziane a domicilio ecc. ecc.. A tal fine gli Enti Gestori dei servizi sociali sottoscrivono apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati disposti ad ospitare l’utente inserito nel percorso di inclusione sociale.
ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO La materia di riferimento è quella degli interventi e servizi sociali, la quale ha per oggetto la predisposizione e l’erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Su tale materia, come peraltro per la materia della formazione professionale, è pacifico che sussista la competenza normativa residuale delle Regioni. Nella regione Piemonte, a differenza che per la disciplina dei tirocini formativi, dove esiste la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 e le disposizioni di dettaglio contenute nella D.G.R. 3 giugno 2013, n. 74-5911 e soprattutto per il tema in oggetto nella D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397, non esiste una specifica disciplina di dettaglio dei Percorsi di Inclusione Sociale (P.I.S.). Tali interventi trovano comunque legittimazione nella Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, la quale all’articolo 3, comma 1 indica, tra le modalità operative con cui raggiungere le finalità della medesima legge, la predisposizione, a seguito dell’analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità di intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica ed inoltre l’adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative. In assenza di una disciplina di dettaglio, stante l’assenza di una specifica Deliberazione Regionale al riguardo, gli Enti Gestori dei Servizi Sociali, hanno proceduto, nei limiti dello strumento regolamentare, alla disciplina di questo strumento innovativo, definendo i confini di questo istituto. In particolare, per molti Enti Gestori è stato concepito come una forma evoluta del classico servizio si assistenza economica (articolo 18, comma 2, lettera c, della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1), in cui attraverso uno specifico progetto individualizzato, viene concesso un sussidio di assistenza economica a condizione che il beneficiario svolga un determinato numero di ore di presenza e di attività (di norma non superiori alle 20 ore settimanali) presso soggetti ospitanti appositamente convenzionati. L’inclusione sociale dei beneficiari viene realizzata mediante l’esercizio di attività che non rivestono assolutamente carattere di prestazione lavorativa, ma la cui finalità di natura precipuamente assistenziale si fonde con una finalità socio-pedagogica volta all'inclusione sociale e che rappresenta la condizione imprescindibile di accesso all’erogazione del sussidio economico. Il sussidio elargito non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione effettuata, ma ha natura esclusivamente assistenziale ed è parametrata in relazione all’impegno dimostrato, ai risultati ottenuti ed al bisogno economico dell’assistito. Peraltro il singolo progetto di inclusione, qualora non sussistano situazioni di carenza reddituali, può non prevedere l’erogazione di alcun sussidio. In questi casi la finalità dell’inclusione sociale del beneficiario viene comunque perseguita attraverso l’inserimento degli utenti presso i soggetti ospitanti.
ISTITUTI AFFINI • LE BORSE LAVORO di cui alla Delibera del Consiglio Regionale 28 gennaio 1997, n. 357-1370 “STANDARD STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE. MODIFICA DELLA DGR N. 191-37198 DEL 17-4-1990 RATIFICATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 9-9044 DEL 29-7-1990 E DALLA DCR N. 245-11504 DEL 31-7-1986”. La Borsa Lavoro prevista nella citata D.C.R. si configura come un intervento terapeutico/riabilitativo, di esclusiva competenza sanitaria. Il beneficiario deve essere un paziente in carico al Centro di Salute Mentale. La Borsa Lavoro consiste in un sostegno economico a favore dell’inserendo e/o del “datore di lavoro” o di entrambi. L’intervento deve avere finalità esperienziali e formative e non configurarsi come sostitutivo di assunzione. Deve essere temporaneo e possibilmente finalizzato ad inserimenti, anche agevolati, più stabili. Gli interventi economici previsti, non si configurano come diritto acquisito da parte dei pazienti, bensì come beneficio temporaneo, per il periodo della valenza del progetto terapeutico/riabilitativo che deve essere periodicamente verificato. • L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ANZIANI DAVANTI ALLE SCUOLE (ISTRUZIONI OPERATIVE INAIL PROT. N. 60010.01/03/2007.0002491 L’attività svolta in campo sociale dagli anziani davanti alle scuole consiste, in genere, nella protezione della sicurezza dei bambini rivolta sia a facilitare l’attraversamento della strada, sia ad impedire eventuali molestie in occasione dell’entrata e dell’uscita dei ragazzi dalle scuole e, ove necessario, all’interno dei mezzi di trasporto. Lo svolgimento dell’attività può avvenire secondo due distinte modalità: attraverso convenzioni dei Comuni con associazioni di promozione sociale e con organizzazioni di volontariato oppure occupati direttamente dai Comuni in mancanza di convenzioni con associazioni di promozione sociale o di organizzazioni di volontariato. • I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO E TIROCINI ESTIVI DI CUI ALLA L.R. 34/2008 ARTICOLI 38 – 41 COME DETTAGLIATAMENTE DISCIPLINATI DALLA D.G.R. 3 GIUGNO 2013 n. 74-5911 e dalla D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397 La materia di riferimento in questo caso è quella della “Formazione Professionale”. Il periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione non si configura come un rapporto di lavoro. La finalità dell’istituto è favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Nell’ambito degli interventi sociali i tirocini formativi si caratterizzano per costituire un ulteriore strumento a disposizione degli Enti Gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali per perseguire i fini istituzionali a favore di determinate tipologie di utenza.
ALTRI STRUMENTI NORMATIVAMENTE PREVISTI Il lavoro occasionale di tipo accessorio (Buoni INPS) – Decreto Legislativo 276/2003 È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. I Lavori Socialmente Utili di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 Sono lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati. Rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i lavoratori socialmente utili appartenenti al cosiddetto "bacino nazionale", cioè quei soggetti che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni 1998-1999. La gestione dei lavori socialmente utili e le azioni di politica attiva del lavoro riferita ai lavoratori LSU, è demandata alle Regioni, che agiscono sulla base di convenzioni con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. I Lavori di Pubblica Utilità Introdotti dall'art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990, il lavori di pubblica utilità, consistono nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. I Cantieri di Lavoro La Legge Regionale n. 34 dell 22 dicembre 2008, all'art. 32 prevede la possibilità per gli Enti locali, in particolar modo per i Comuni, singoli o associati, e per le Comunità Montane, organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, di promuovere ed attuare delle iniziative di impiego temporaneo, della durata da due a dodici mesi, come normato dalla deliberazione quadro regionale in attività di lavoro e formazione professionale utilizzando soggetti disoccupati di lunga durata come definiti dalle nuove norme sul collocamento e soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale (L.R. 34/08 art. 29 comma 1 l. a e b). È previsto un sostegno al reddito dei disoccupati che partecipano alle iniziative. Il cantiere di lavoro, in pratica è una attività ausiliaria del servizio pubblico, di cui gli Enti locali possono avere necessità per realizzare determinati servizi di notevole rilevanza sociale nel campo dell'ambiente, dei beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici o per effettuare attività di tutela o manutenzione del patrimonio pubblico, strutture edilizie, aree verdi, assetto stradale e simili, che altrimenti difficilmente riuscirebbero a realizzare. Si tratta dunque di lavori per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità per gli Enti ed uno strumento di politica attiva per i disoccupati. Le attività di cantiere devono essere strutturate per utilizzare non meno di 3 soggetti, salvo quanto disposto dalla deliberazione quadro, ed organizzate in modo da unire alle prestazioni lavorative retribuite momenti di formazione ed orientamento professionale allo scopo di fornire al soggetto che vi partecipa un livello di "occupabilità" superiore a quello precedentemente posseduto proprio al fine di consentirgli, successivamente, di rivolgersi al mercato del lavoro con più strumenti, con più possibilità di avvicinamento ad un posto di lavoro. Il procedimento attuativo della legge fa capo alla Regione, prevede una deliberazione quadro, cioè un regolamento di applicazione, approvato dalla Giunta Regionale ogni anno e da conseguenti provvedimenti amministrativi attuativi, da parte della Direzione competente. Tutti questi provvedimenti, tra l'altro, assegnano le risorse per l'attuazione della legge alle Province, le quali valutano, approvano ed autorizzano l'apertura dei cantieri in base alle richieste provenienti dagli Enti locali. In sostanza gli Enti locali interessati si rivolgono per l'attuazione di questa legge alle Province di appartenenza, le Province alla Regione ed i disoccupati interessati, ai Centri per l'Impiego delle Province, presenti sul territorio, presso i quali troveranno informazioni dettagliate, assistenza, orientamento e se vi sono le condizioni l'avviamento all'attività di cantiere
TRATTI COMUNI E DIFFERENZE CON GLI ISTITUTI AFFINI I percorsi di inclusione sociale come gli istituti affini sopra descritti non configurano dei rapporti di lavoro. Dal punto di vista strutturale, il modello di riferimento più simile ai Percorsi di Inclusione Sociale è rappresentato dalle Borse Lavoro di cui alla D.C.R. 28 gennaio 1997, n. 357-1370. Infatti in entrambi i casi siamo al di fuori della materia della formazione professionale ed evidentemente per entrambi le situazioni non sussiste lo scopo ultimo dell’inserimento nel mondo del lavoro tipica dei tirocini. Mentre le borse lavoro si configurano come un intervento terapeutico/riabilitativo, di esclusiva competenza sanitaria, i percorsi di inclusione sociale si configurano come un intervento pedagogico/assistenziale di competenza dei servizi sociali. Quanto ai tirocini disciplinati dalle D.G.R. 3 GIUGNO 2013 n. 74-5911 e 7 aprile 2014, n. 42-7397 è bene mettere in evidenza che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Tale finalità è tipica anche dei Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento di cui all’articolo 1 lettera c dell’allegato A alla D.G.R. n. 74-5911. Mettendo a confronto questi ultimi con i Percorsi di Inclusione Sociale, emerge che trattasi evidentemente di due strumenti diversi a disposizione degli Enti Gestori dei servizi sociali, per il perseguimento di differenti finalità, l’una di natura formativa volta all’inserimento o il reinserimento lavorativo, l’altra di di carattere esclusivamente socio-assistenziale. Riguardo ai Percorsi di Inclusione Sociale è bene evidenziare che la stessa D.G.R. 74-5911 del 3 giugno 2013, pur non disciplinandoli sembra presupporne l’esistenza. Infatti, gli Enti gestori istituzionali delle attività socio assistenziali, solo per i tirocini di cui all’articolo 1 lettera c dell’allegato A alla menzionata D.G.R., e con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso possono assumere il ruolo di promotore. Pertanto, rispetto a quanto previsto all’articolo 1 lettera c dell’allegato A alla D.G.R. 74-5911 del 3 giugno 2013, è possibile immaginare una gradualità e progressività di interventi che partano dal percorso di inclusione sociale inteso come intervento di inserimento sociale svolto con finalità pedagogico/assistenziali per giungere anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso all’attivazione di un tirocinio con finalità di inserimento o reinserimento lavorativo. Rispetto alle fattispecie prese in considerazione nelle istruzioni operative INAIL prot. N. 60010.01/03/2007.0002491 è da ritenere che le uniche affinità con i percorsi di inclusione sociale, siano da ricercare nelle finalità sociali delle azioni e nel fatto che sia teoricamente concepibile che presso luoghi considerati di lavoro insistano delle persone che lavoratori non sono. Quanto alle differenze, in realtà nei percorsi di inclusione sociale non intervengono associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato. Allo stesso tempo gli utenti in carico ai servizi sociali non vengono di norma occupati direttamente dagli Enti Gestori ma presso soggetti ospitanti. Nel caso il percorso di inclusione sociale si svolga presso lo stesso Ente Gestore non sussiste comunque nessun rapporto di direzione da parte dell’Ente Gestore sull’utente che non viene retribuito ma a cui viene riconosciuto un sussidio economico non calcolato su base oraria.
ASPETTI PROBLEMATICI In assenza di una normativa di dettaglio, è necessario risolvere alcuni aspetti che derivano dall’applicazione della normativa generale e che coinvolgono alcuni elementi dei Percorsi di Inclusione Sociale, così come concettualizzati. In particolare è necessario affrontare: 1) le implicazioni fiscali e contributive che derivano dall’erogazione di un sussidio economico; 2) gli aspetti assicurativi degli utenti inseriti presso i soggetti ospitanti; 3) il problema dell’eventuale comunicazione obbligatoria a norma dell’art. 1, commi da 1180 e 1184 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 4) le problematiche che scaturiscono dall’applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
ASPETTI FISCALI – IRPEF, IRAP e CONTRIBUTI A differenza dei tirocini formativi e di orientamento (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 95 /E del 21 marzo 2002) che seppur non costituenti rapporti di lavoro sono da considerarsi sotto l’aspetto fiscale redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n° 917 , G.U. 31.12.1986) in quanto “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, è da ritenere che nel caso dei Percorsi di Inclusione Sociale sia da applicare l’articolo 34, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il quale stabilisce che i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. Questo implica che il sussidio erogato dall’Ente Gestore, sia contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, e che non sia necessario predisporre buste paga, cedolini o CUD. Sotto il profilo IRAP, trattandosi di sussidi corrisposti da enti pubblici non si applica l’imposta, idem per la questione contributiva.
ASPETTI ASSICURATIVI Per quello che riguarda gli aspetti assicurativi, anche alla luce delle istruzioni operative INAIL prot. N. 60010.01/03/2007.0002491 è da ritenere che gli Enti Gestori debbano provvedere ad assicurare gli utenti inseriti nei percorsi di inclusione sociale contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, mediante la stipula di polizze numeriche o collettive con compagnie assicurative private.
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA In quanto percorsi non finalizzati all’assunzione é da ritenere che i Percorsi di Inclusione Sociale siano fuori dall’obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006. In tal senso si esprime, con riferimento agli stage esclusivamente formativi, la nota esplicativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 gennaio 2007 – Quesito I.6
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Per quanto riguarda il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è da ritenere che le relative disposizioni si applichino anche ai percorsi di inclusione sociale in virtù del fatto che l’articolo 2 del citato decreto nell’individuare i soggetti qualificati come lavoratore, ai fini esclusivi dell’applicazione delle norme sulla sicurezza, individua la più amplia gamma di soggetti possibili, compresi i volontari. Per determinati aspetti questi ultimi soggetti presentano profili sovrapponibili agli utenti inseriti nei percorsi di inclusione sociale, in quanto per l’attività prestata non percepiscono nessun corrispettivo. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale prevede di: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I soggetti sopra individuati, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà inoltre di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. L’equiparazione ai volontari sotto il profilo delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risolve a priori la questione della possibilità teorica per l’utente in carico ai servizi sociali di trovarsi fisicamente in uno spazio che per altri soggetti rappresenta il luogo di lavoro. Al riguardo è da ritenere che il “datore di lavoro” sia il soggetto ospitante, e non l’Ente Gestore dei servizi sociali, che assume il ruolo di soggetto promotore.
RIASSUMENDO Con l’attivazione del percorso di inclusione sociale si costituisce una rapporto trilaterale tra l’Ente Gestore dei Servizi Sociali, il Beneficiario ed il Soggetto Ospitante. L’Ente Gestore dei Servizi Sociali: é l’ente PUBBLICO, gestore istituzionale delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). I Beneficiari: sono gli utenti in carico ai servizi sociali. Il Soggetto Ospitante: è il soggetto pubblico o privato disposto ad accogliere il beneficiario nello svolgimento del percorso di inclusione sociale. Alla base del percorso di inclusione sociale, c’è il progetto individualizzato concordato con l’utente in carico ai servizi sociali e definito dall’Ente Gestore. Il progetto individuale stabilisce le condizioni dell’intervento sociale, l’eventuale erogazione del sussidio, le modalità operative con cui si deve svolgere il percorso, le ore di impegno settimanale e le altre condizioni del percorso. Lo svolgimento delle attività con le modalità inserite nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l’erogazione del sussidio economico. La quantificazione del sussidio, dipende dall’impegno profuso nel percorso di inclusione sociale, dai risultati ottenuti e dalla condizione di bisogno del beneficiario. L’incentivo economico, mantiene la sua natura di sussidio corrisposto da ente pubblico a titolo assistenziale, erogato sotto condizione. Qualora il beneficiario non rispetti quanto stabilito nel progetto individuale, l’Ente Gestore dovrà individuare altre forme di intervento sociale come ad esempio il servizio di assistenza economica. La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell’Ente Gestore. È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali. Questo in considerazione che molti dei percorsi di inclusione sociale rappresentano l’unica forma di inserimento sociale dei beneficiari nell’arco dell’intera vita. Nel progetto di inclusione sociale viene individuato un soggetto dell’Ente Gestore, di norma educatore professionale, con funzione di motivatore e coordinatore del progetto. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, nel progetto di inclusione sociale viene anche individuato un referente del soggetto ospitante che svolge il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso, interfacciandosi direttamente con il coordinatore dell’Ente Gestore. Il rapporto tra l’Ente Gestore dei Servizi Sociali ed il Soggetto Ospitante è disciplinato da una convenzione, nella quale si stabiliscono i rispettivi impegni e responsabilità. La convenzione costituisce parte integrante del progetto di inclusione sociale. È compito del Ente Gestore provvedere per un’adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e la responsabilità civile verso terzi. È compito del soggetto ospitante garantire l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza ed alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi nei quali si svolge l’attività esecutiva dell’utente, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e salvaguardare la riservatezza delle informazioni riguardanti gli interessati. |
