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AVVISO PER I C.A.F. E GLI OPERATORI SOCIALI

Al fine di implementare la sezione "QUESTIONI PROBLEMATICHE" presente sul sito, nel caso abbiate, quesiti, perplessità o difficoltà applicative relative al nuovo ISEE che possono essere di interesse generale, segnalatele mediante la sezione CONTATTI


NORMATIVA

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2014, n. 206

Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014

Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 marzo 2013

Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE

Articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

 

 

ATTI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881

Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Determinazione Dirigenziale 3 marzo 2015, n. 137

Istituzione tavolo tecnico mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159

 

 

ASPETTI APPLICATIVI

Circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 - Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro

Articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014: Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, é reso noto con comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali, emessi nel 2013

Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali, emessi nel 2014

 

Il nucleo familiare
Articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159: Il nucleo familiare del richiedente é costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"

Famiglia anagrafica

Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"

Convivenza anagrafica

 

Prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e funzioni amministrative relative alla materia della Beneficenza pubblica
Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159: L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159: Prestazioni Sociali si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159: Prestazioni Sociali Agevolate si intendono, le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Allegato al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 marzo 2013 Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE - Elenco delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE

Articolo 22 (Funzioni Amministrative relative alla materia della Beneficenza Pubblica) e 23 (Specificazione) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Nomenclatore degli interventi e servizi sociali

 

 

GIURISPRUDENZA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sentenza 2459/2015

I giudici annullano il D.P.C.M. nella parte in cui prevede franchigie variabili a seconda che il disabile sia maggiorenne o minorenne

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sentenza 2458/2015

Gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità" non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo ISEE

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sentenza 2454/2015

I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) non possono rientrare nella nozione di reddito disponibile

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sentenza n. 1284 del 16 luglio 2014
Consiglio di Stato - Sentenza n. 99 del 14 gennao 2014
Consiglio di Stato - Sentenza n. 5355 del 7 novembre 2013
Consiglio di Stato - Sentenza n. 3574 del 3 luglio 2013
Corte Costituzionale - Sentenza n. 297 del 19 dicembre 2012
Corte Costituzionale - Sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012
Consiglio di Stato - Sentenza n. 1607 del 15 febbraio 2011

 

 

TAVOLO DI LAVORO SULL'ISEE

Incontro del 10 marzo 2015 - Definizione degli obiettivi del gruppo di lavoro.

Il secondo incontro del tavolo tecnico per l'applicazione della normativa ISEE è previso per il giorno 18 marzo p.v. alle ore 10.00 presso la sede regionale di via Bertola, 34 - Torino - sala riunioni secondo piano.

 

 

DISPOSIZIONI REGIONALI CHE PRENDONO IN CONSIDERAZIONE L’ISEE

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500: "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l’erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori".

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 39−11190: "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37−6500 del 23.7.2007"

- Criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali, criteri che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale.

- Estensione ai soggetti disabili dei criteri di compartecipazione previsti per gli anziani(p.2 allegatoC)

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 56-13332: "Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39-11190 del 06 aprile 2009."

-  Franchigie ecc.

Legge regionale n. 10 del 18 febbraio 2010. "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti".

- Art. 9 criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:

a) considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario;

b) definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario.

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 38-7629: "Criteri di utilizzo e di riparto delle risorse afferenti il capitolo 157098 "Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali" per l'anno 2014".

- stabilisce una soglia ISEE pari a € 38.000,00 da calcolarsi in base alla normativa vigente.

 

 

ASPETTI PROBLEMATICI

 

In base alle istruzioni operative allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 tra i redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE, occorre indicare i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS. Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Questione problematica si pone per i contributi di assistenza economica e per gli altri trasferimenti a famiglie ad esempio contributi per le cure familiari o gli stessi assegni di cura dove di fatto non esiste la rendicontazione delle spese sostenute.

 

In base all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159: le Prestazioni Sociali si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328....

Il legislatore pare essersi dimenticato che stante l'attuale articolo 117 della Costituzione la materia dei Servizi Sociali e la disciplina delle relative prestazioni è di competenza regionale. (Corte Costituzionale - Sentenza n. 50 del 27 febbraio 2008; Sentenza n. 124 del 30 aprile 2009; Sentenza n. 121 del 26 marzo 2010; Sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012);

Questa tesi, sotto un altro profilo, è stata sostenuta dalla Regione Veneto, la quale ha sollevato la violazione del principio di leale cooperazione per la mancata partecipazione delle Regioni alla modifica dell'ISEE. Il Giudizio innanzi alla Corte Costituzionale che si è concluso con la Sentenza n. 297 del 19 dicembre 2012, ha comportato la declaratoria di incostituzionalità del primo e secondo periodo dell’unico comma dell’art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale atto è stato sancito nella seduta del 13 giugno 2013. Rimane comunque il problema che la determinazione  delle tipologie di prestazione agevolate e delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni incida in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di "servizi sociali".

 

Premesso

che l’articolo 3, comma 3, lettera e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 stabilisce che ai fini dell’individuazione del nucleo familiare utile ai fini I.S.E.E., i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

che l’articolo 6 comma 3 lettera b, punto 2 stabilisce che la componente di cui all’articolo 6 comma 3 non si applica quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

che l’articolo 7, comma 1, lettera e) prevede che ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

Chi è l'autorità competente in materia di servizi sociali e qual'è il ruolo dell'assistente sociale responsabile di servizio?

Nel modello di DSU allegato al D.M. 7 novembre 2014 si parla peraltro genericamente di autorità giudiziaria e servizi sociali.

L'articolo 6, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, stabilisce che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE é integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

Si segnalano le difficoltà applicative nel caso di figli emigrati in altri paesi e/o continenti.

 

In base alle indicazioni contenute nella DSU - Quadro FC1 - dati del componente, ed in base alle relative istruzioni, sembrerebbe che la convivenza anagrafica sia riferita esclusivamente alla persona che abiti in istituto religioso, di cura, di assistenza, militare di pena e simili. In realtà il comma 2 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" stabilisce che rientrano nel concetto di convivenza anagrafica anche le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

Alla luce di tale quadro di riferimento nel caso di anziano che conviva con la badante come deve essere considerato il nucleo familiare ai fini dell'ISEE?

 

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Il nucleo familiare del richiedente é costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatte salve una serie di eccezioni. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. La norma prevede una serie di eccezioni per i coniugi che hanno una diversa residenza anagrafica.

La norma prende in considerazione il fenomeno dei cittadini italiani residenti all'estero, non si occupa del fenomeno dei cittadini stranieri il cui coniuge continua a risiedere nel paese di appartenenza.

 

L'Articolo 1, lettera f del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 definisce le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria come le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, specificando ai seguenti punti 1,2,3 particolari tipi di intervento:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

Nel mondo dei servizi sociali le prestazioni di natura economica volte all'inserimento sociale di utenti disabili non appartiene all'area dell'integrazione socio-sanitaria.

Nel caso di inteventi di cui al punto 3, i servizi sociali devono richiedere un ISEE socio-sanitario anche per tali tipi di intervento?

 

In base all'articolo 9, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'ISEE corrente che viene calcolato avendo a riferimento un periodo di tempo più ravvicinato al momento di richiesta della prestazione ha validità 2 mesi, mentre l'ISEE standard, che utilizza dati reddituali di due anni prima vale fino al 15 gennaio di ogni anno.

A parte l'evidente incongruità logica, fissare una deadline determinerà ogni anno un intasamento degli uffici e servizi che dovranno gestire in un breve periodo una massa enorme di richieste, con evidente disagio dei cittadini in attesa di prestazioni sociali "agevolate".

 

 

L'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, definisce la Disabilità Media, la Disabilità Grave e la non autosufficienza sulla base di una tabella che corrisponde nelle definizioni solo parzialmente con le categorie attualmente in uso nella gestione dei servizi sociali. Peraltro per potersi avvantaggiare delle favorevoli franchigie previste all'articolo 4, comma 4 dello stesso DPCM i richiedenti, disabili medi, gravi o non autosufficienti, dovranno avere quantomeno ottenuto un verbale di invalidità che certifichi il loro stato. Fino a quel momento dovranno utilizzare un ISEE ordinario.

A parte il problema di capirsi, visto che il disabile così come definito all'articolo 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può usufruire delle franchigie, rimane il problema di capire se possa comunque avvantaggiarsi della facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto. Allo stesso tempo, nella pratica dei servizi sociali, accade sovente che situazioni emergenziali o terminali di persone in evidente stato di non autosufficienza rimangano nell'immediatezza al di fuori dei predetti benefici.

 

Il tema della responsabilità penale

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini irpef) e dall’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari erogati dall’INPS. Per le parti auto dichiarate, un solo soggetto del nucleo familiare compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale di quanto in essa dichiara. In base alle istruzioni allegate al D.M.7 novembre 2014 sembrerebbe che la responsabilità penale riguardi esclusivamente le parti auto dichiarate, con esclusione quindi di quelle acquisite direttamente dagli archivi amministrativi. Per altro verso la DSU richiamando l’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rende operativo l’articolo 76 del medesimo decreto aprendo aspetti problematici riguardo alle responsabilità penali del dichiarante per una serie di informazioni di titolarità di altri soggetti che seppur legati da vincoli familiari sono comunque terzi. Il medesimo problema si pone per quelle informazioni come la giacenza media sul conto corrente, che attualmente non vengono acquisite da archivi amministrativi.

Il quadro nel concreto è ancora più spinoso poiché chi si rivolge ai servizi sociali, e quindi necessita delle relative prestazioni, molto spesso ha situazioni familiari conflittuali, e pertanto il dichiarante può trovarsi nella condizione di ignorare informazioni reddituali e o patrimoniali di familiari.

 

Nel caso di soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute è prevista la dichiarazione resa nell'interesse o in nome e per conto di altri. Nel caso per esempio della persona anziana sola che versi in tale stato, per poter assicurarre la prestazione "agevolata", i servizi sociali di competenza, nel concreto le assistenti sociali del caso, saranno le uniche persone a potersi accollare tale onere. In questo caso sarà molto difficile acquisire le relative informazioni, considerando peraltro il problema della responsabilità penale di quanto dichiarato.

Si pensi per esempio al patrimonio immobiliare o ai dati del/dei conti correnti.

Per altri versi, forse, in determinati contesti le c.d. prestazioni sociali agevolate sono in realtà prestazioni sociali.

 

I servizi sociali che devono erogare una prestazione sociale "agevolata" che ricevono un'attestazione ISEE, che per le informazioni d'ufficio in possesso dell'ente erogatore, non corrisponde alla situazione di fatto dichiarata dal richiedente ad esempio per il reddito o per la condizione di disabilità o non autosufficienza, come si devono comportare?

L'Ente erogatore è titolato a sindacare nel merito l'attestazione ISEE o deve solo segnalare agli enti preposti la difformità per le eventuali sanzioni?

 

La tabella 1 allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 marzo 2013 sembra identificare con granitica certezza quali siano le prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE. In realtà tale tabella identifica in primo luogo le prestazioni sociali "agevolate" le cui informazioni devono confluire nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate. Ad un'analisi critica di tale elenco emerge che non tutte le prestazioni citate nella tabella possano considerarsi prestazione sociale agevolata nel significato previsto dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il quale stabilische che le Prestazioni Sociali Agevolate si intendono, le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

La funzione dell'elenco nei termini sopra esposti viene confermata peraltro dalle voci A1.21, A.2.13 e A3.04 (Altro specificare)

 

ISEE Sociosanitario e ISEE Sociosanitario-Residenze. Nelle istruzioni operative allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 si prevede che nel caso di nel caso di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio sia richiesto l'ISEE Sociosanitario. L'ISEE Sociosanitario-Resiedenze è rischiesto nel caso di ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali. La disposizione precisa che in tal caso l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale.

 

Santa Costituzione

Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Forse l'assistenza economica erogata dai servizi sociali così come disciplinata dagli articoli 22 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è una prestazione sociale "non agevolata".

Stesso discorso vale per la mensa sociale intesa nella descrizione contenuta nella tabella 1 di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 marzo 2013 come erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate.

 

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