Deliberazione n. 72 del 06.03.2007

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Ai sensi dell’art. 27, co. 3 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 all’amministrazione è lasciata la facoltà di stabilire o meno il divieto del subappalto, in deroga al principio generale secondo cui il subappalto per i contratti pubblici sottoposti alla disciplina del Codice non può essere vietato, nel rispetto della libertà delle scelte imprenditoriali dei concorrenti economici. Quindi, per i contratti del titolo II della Parte I del Codice dei contratti pubblici (tra cui rientrano i servizi dell’allegato II B), l’amministrazione è libera di introdurre il divieto di subappalto, attraverso la via fissata dal predetto art. 27.

L’articolo 27 del codice dei contratti non indica alcun valore economico della prestazione e dal suo contenuto di carattere generale, si può ricavare che l’iter che prefigura corrisponde in pratica ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

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