Per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 2 lett. b) e c), del codice, fino all'emanazione di un successivo decreto ministeriale con il quale saranno altresì definite le modalità di pubblicazione di questi ultimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36 comma 9 delDecreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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